domenica , 22Dicembre 2024
Breaking News
Home / Legislazione

Legislazione

20Oltre che la qualita’ venatoria dei falchi e l’estetica, e’ per me importantissima la loro regolarita’ dal punto di vista della legislazione vigente.

Si riporta di seguito la normativa minima di riferimento relativa al commercio e alla detenzione dei rapaci diurni, per qualsiasi ulteriore informazione contattate direttamente i vostri Uffici CITES periferici del Corpo Forestale dello Stato.

1. Disciplina comunitaria sul controllo delle attività commerciali riguardanti le specie inserite nelle appendici I e II della convenzione di Washington (Reg. CE 338/97 e Reg. CE 865/2006). Vengono regolamentate le introduzioni, esportazioni e riesportazioni nella o dalla Comunità, le attività commerciali (acquisto, acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, esposizione in pubblico per fini commerciali, uso a scopo di lucro, alienazione, permuta, scambio e la locazione in quanto attività assimilabili all’uso commerciale); lo spostamento di esemplari vivi.

2. La legge nazionale 150/92 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 275/01 hanno previsto specifiche sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie fissando obblighi quali: a) denuncia di detenzione, morte e variazione del luogo di custodia per gli esemplari selvatici; b) denuncia di nascita entro 10giorni dall’evento, denuncia di morte degli esemplari selvatici con obbligo di restituzione della relativa certificazione comunitaria; c) introduzione del registro di detenzione per coloro che effettuano attività commerciali.

3. Il Reg. CE 338/97 ha previsto diversi allegati corrispondenti alle Appendici della Convenzione di Washington. I rapaci diurni normalmente usati in falconeria (ad eccezione di alcune specie esotiche) sono tutti in Allegato A del regolamento cioè quello con maggiori restrizioni, tuttavia per gli esemplari nati in cattività sono previste delle deroghe e pertanto questi vengono assoggettati alla disciplina prevista per l’Allegato B.

4. Cosa si intende per esemplare nato in cattività: l’esemplare di specie animale, secondo quanto previsto dall’art. 54 del reg. CE 865/2006, si considera nato e allevato in cattività solo quando l’organo di gestione (in Italia il Ministero dell’Ambiente) in consultazione con un’autorità scientifica competente (in Italia la Commissione Scientifica Cites) ha accertato che siano soddisfatti i commi da 1 a 4 del medesimo articolo.

5. Tutti i rapaci detenuti in cattività rientrano nella categoria dei nati in cattività salvo alcune eccezioni. E’ possibile che esemplari selvatici vengano prelevati in ambiente naturale nel rispetto della legislazione vigente nei paesi dove ciò è consentito (ad es. Stati Uniti d’America), tali esemplari sono comunque provvisti di documentazione Cites (certificati o licenze di importazione) però sono soggetti a notevoli restrizioni: oltre a quelle citate al punto 2, non possono essere spostati, ad eccezione di trattamenti veterinari urgenti, dal luogo di custodia specificato sul certificato o sulla licenza di importazione (box 2 indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi…) se non previa autorizzazione del competente ufficio CITES con l’emissione di un nuovo certificato.

In caso di morte o fuga di qualsiasi esemplare sia esso nato in cattività che selvatico la certificazione non è più valida e va restituita senza indugio all’autorità emittente (ufficio CITES del Corpo Forestale dello Stato) ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Reg. CE 100/2008 che ha modificato l’art. 11 del Reg. CE 865/2006.

E’ chiaro quindi che nell’acquisto di un esemplare si dovrà controllare che sia marcato conformemente a quanto stabilito dal’art. 66 del reg. CE 865/2006 e che sia nato in cattività, (box 9, origine, fonte con indicata la lettera C o D)

In Italia, inoltre, il D.M. 8 gennaio 2002 ha introdotto il registro di detenzione per le specie di allegato A e B del Reg. CE 338/97. Tale registro, rilasciato dagli uffici CITES periferici, è obbligatorio per chiunque eserciti attività commerciali, compresi scambi e permute, o detenga specie provenienti da sequestri e/o affidamenti. Per la mera detenzione di uno o più rapaci diurni (di allegato A o B) non è richiesta invece la tenuta del registro.

In ogni Regione si dovrà inoltre porre attenzione alla normativa regionale o provinciale sulla caccia o sugli allevamenti di fauna che potrebbero regolamentare ulteriormente la detenzione e l’allevamento dei rapaci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Loading Facebook Comments ...